METTIAMO CON LE SPALLE AL MURO LA MALATTIA
8 Maggio 2018L’ARMONIA DELLE TUE FORME IN SINTONIA CON L’AUTENTICA BELLEZZA DEL TUO ESSERE
7 Settembre 2018Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 2 dicembre 2017! Sono state introdotte e disciplinate le cosiddette DAT “Disposizioni Anticipate di Trattamento“, attraverso le quali qualunque persona – che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere – può dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovi o si venisse a trovare in condizioni di incapacità. La persona, in previsione dell’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere l’ accettazione o il rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, di scelte terapeutiche, di singoli trattamenti sanitari. VI è il legittimo diritto di rifiutare nutrizione ed idratazione artificiale (considerate a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”).
E’ possibile dare le disposizioni mediante un atto pubblico notarile, una scrittura privata autenticata dal notaio o da una scrittura privata semplice (è possibile manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione), consegnata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente. L’atto non ha alcun costo. Qualora la persona non sia in grado di poter comunicare la propria volontà, sarà un parente o il tutore o l’amministratore di sostegno a parlare per lei.
Per poter manifestare le proprie DAT la persona dovrà ricevere preventivamente adeguate informazioni mediche, affinchè sia consapevole delle conseguenze delle proprie scelte.
Nel caso in cui si voglia revocare le DAT lo si può fare in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate.
Nel caso in cui dovesse esserci un contrasto tra il fiduciario e il medico, nell’impossibilità della persona di potersi esprimere, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità che una persona agisca e si esprimi per l‘interessato, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
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